DataHealth

Nelle manifestazioni sportive di ogni genere, in Italia e non solo, vi è l’obbligo di documentare il possesso della certificazione di stato di idoneità dei partecipanti

Il servizio DataHealth® raccoglie, valida e conserva i documenti attestanti il possesso della prevista certificazione di idoneità da parte dei soggetti partecipanti a gare o eventi sportivi

Il servizio DataHealth® consente agli organizzatori di gare o eventi sportivi di verificare il corretto possesso di certificato di idoneità da parte di coloro che presentano domanda di iscrizione e che sono registrati al servizio.

Grazie al servizio DataHealth® puoi godere di un fast track nell’iscrizione agli eventi sportivi di tuo interesse, essendo esonerato dal dover portare fisicamente il certificato medico il giorno dell’evento. Tramite un unico caricamento puoi inoltre utilizzare il tuo certificato per tutti gli eventi sportivi coperti dal periodo di validità del certificato stesso, senza dover ripetere ogni volta il medesimo iter.

Responsabilità e competenze degli organizzatori di gare o eventi sportivi

  • 1 - Cosa DataHealth offre all’organizzatore

    Cosa DataHealth offre all’organizzatore
    DataHealth offre all’organizzatore la possibilità di avere in modalità semplice ed immediata la conferma, relativamente al soggetto che inoltra o presenta domanda di iscrizione, che tale soggetto è in effettivo possesso di adeguato certificato previsto per l’evento. Tale conferma è resa possibile dal gestionale informatico DataHealth (tramite web service o equivalente) che consente alla segreteria degli organizzatori una consultazione (con conseguente risposta in tempo reale) del data base di DataHaelth.

  • 2 - Perché gli obblighi di verifica del possesso di adeguato certificato medico non possono essere messi in carico semplicemente al presidente della società sportiva per la quale l’atleta è tesserato

    Perché gli obblighi di verifica del possesso di adeguato certificato medico non possono essere messi in carico semplicemente al presidente della società sportiva per la quale l’atleta è tesserato

    Nelle manifestazioni sportive vi è l’obbligo di documentare il possesso di un valido certificato d’idoneità sanitaria. Questo obbligo, derivante da un quadro normativo di complessa interpretazione e in continua evoluzione, comporta oneri organizzativi e rilevanti responsabilità per le società sportive e gli organizzatori delle manifestazioni, a cui solitamente si fa fronte con soluzioni laboriose, rischiose e spesso non conformi alle leggi in vigore.

    Il mondo sportivo, nel tentativo di superare le problematiche relative a quanto sopra richiamato, ha ritenuto di introdurre regolamenti che di fatto intendono mettere in carico ai soli presidenti delle società sportive la responsabilità di verifica del possesso dei previsti requisiti di un atleta per la partecipazione ad una gara o evento. Tale normativa sportiva ha introdotto una prassi corrente che vede un continuo rimando di responsabilità in capo al solo presidente di società sportiva, il quale, nella fase di richiesta di tesseramento per il proprio atleta, deve dichiarare il pieno assolvimento di tale verifica.

    Tale prassi ha nel tempo determinato il seguente scenario:
    a) le Federazioni o gli Enti deputati al rilascio di documento di tesseramento intendono assolta la propria competenza e rimossa ogni responsabilità in materia di tutela dei propri tesserati dal momento che il presidente di società sportiva dichiara che l’atleta è in possesso di tale certificato
    b) gli organizzatori di gara o evento sportivo intendono assolta la propria competenza e rimossa ogni responsabilità in tema di tutela dei partecipanti alla gara o evento dal momento che costoro sono in possesso di regolare tessera sportiva (tessera sportiva rilasciata da Federazione o Ente che hanno proceduto sulla base della dichiarazione del presidente di società sportiva)

    Seguendo questa prassi, ogni soggetto co-responsabile nel garantire la tutela della salute e dell’integrità fisica dei propri tesserati o dei partecipanti alla gara o evento rimanda alla fonte primaria (presidente di società sportiva) la responsabilità di assolvimento e verifica dei requisiti per il tesseramento e per l’iscrizione e partecipazione alle gare o eventi sportivi.

    Tale prassi, ancorchè conseguente a normativa sportiva, contrasta con il dettato ministeriale e in nessun modo può prevaricare su quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 18.02.1982 “Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica”. Tale Decreto (a tutt’oggi riferimento normativo cardine per l’attività sportiva agonistica) esprime con chiarezza: Art. 5. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica. La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la sportiva di appartenenza.

    La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

    Allo stesso modo è da considerarsi impropria, e quindi senza scarico di responsabilità per l’organizzatore, la prassi di semplice consultazione di un database federale che riporta la data di scadenza dei certificati dei propri tesserati quando tale data è inserita da un presidente di società sportiva al momento della richiesta di tesseramento senza che vi sia stata una concreta verifica da parte della Federazione stessa.

  • 3 - Sentenza della Cassazione e giurisprudenza in tema di responsabilità per gli organizzatori di gare e manifestazioni sportive

    Sentenza della Cassazione in tema di responsabilità per gli organizzatori di gare e manifestazioni sportive
    Il contesto di valutazione, in ambito giuridico, delle ricadute per quanto riguarda la responsabilità degli organizzatori di gare od eventi sportivi richiama con forza l’obbligo per gli organizzatori di verifica del possesso, da parte dei partecipanti, di idonea e adeguata certificazione medica di idoneità (sentenza Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15394 “Tutela della salute e Responsabilità degli organizzatori di competizioni sportive”). Esemplari sono alcuni passaggi di tale sentenza:
    “ ………………. Quanto al secondo e al terzo motivo la ratio decidendi impugnata con tali censure è riconducibile alle seguenti affermazioni: "la responsabilità dell' A. discende specificamente dal fatto di aver consentito il tesseramento dei giocatori in difetto del certificato di idoneità fisica, che di fatto non veniva controllato, a quanto emerso dalla prassi secondo cui i certificati venivano trattenuti dalle singole società sportive, mentre solo i responsabili più scrupolosi dei club ne inviavano una fotocopia all'Acsi (come si evince dall'audizione come testi di alcuni presidenti di squadre di calcio affiliate all'Acsi e partecipanti allo stesso campionato) ............................. E quindi in buona sintesi, la responsabilità degli organi territoriali dell'Acsi scaturisce ………………. e dall'essersi astenuti dal pretendere per il tesseramento, come era previsto, la documentazione relativa” (Cass. civ., Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15394)

    Giurisprudenza in tema di “Responsabilità degli organizzatori di gare o eventi”
    La richiamata sentenza della Cassazione, unitamente alle motivazioni correlate, delinea in modalità chiara e non equivoca un quadro di responsabilità che non è, ancora oggi, percepito in tutta la sua pienezza da parte non solo degli organizzatori di gare ed eventi, ma anche dai dirigenti di società sportive, da Enti di promozione sportiva o da Federazioni sportive. Ma tale più volte citata sentenza della Corte di Cassazione non ha che confermato preesistenti orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi. Di seguito solo alcuni richiami: “ …… Violazione delle norme dettate dal DM del 28.02.1983 e dal DM del 12.2.1982 con conseguente valutazione di negligenza nella condotta tenuta dagli organizzatori del torneo di calcio i quali hanno omesso di verificare il possesso da parte dei partecipanti della certificazione di idoneità medico-sanitaria alla pratica sportiva” (Rivista di Diritto ed Economia dello sport – ISSN 1825-6678 – Vol. VII, Fasc. 2, 2011) “ ……… Il tema della responsabilità La delicatezza della tematica impone un forte senso di responsabilità non soltanto per i calciatori, che rischiano la propria integrità psico-fisica, ma anche per le società di appartenenza degli atleti e per gli enti organizzatori delle manifestazioni, come le Federazioni, che devono vigilare affinché alle stesse partecipino esclusivamente atleti in possesso dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Una sentenza della Corte di Cassazione (sez. III civile; n. 15394 del 13 luglio 2011), peraltro confermativa di un orientamento già emerso nel recente passato (Cfr. Corte di Cassazione, n. 38154 del 29 settembre 2009), ha, infatti, affermato che “gli organizzatori di un torneo di calcio rispondono dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per attività agonistica o quantomeno chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione”. Pertanto, la Suprema Corte ha configurato, a carico degli enti organizzatori della manifestazione, una responsabilità vicaria ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, essendo richiesta, a questi ultimi, la massima diligenza nel controllo preventivo circa il possesso, da parte di tutti i partecipanti alla competizione, del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, con assunzione dei conseguenti rischi derivanti da omissioni e/o inefficienze addebitabili a soggetti esterni (in questo caso le strutture mediche) delegate allo svolgimento di tali funzioni. Addirittura, la Cassazione civile, piuttosto recentemente, ha delineato anche termini e modalità per l’individuazione della responsabilità dell’organizzatore della competizione sportiva in occasione della quale si verifichi l’infortunio di un atleta sprovvisto del certificato di idoneità, in ragione dell’obbligo di accertamento, su questi ricadente, anche mediante inserimento di apposite norme nel regolamento della manifestazione, circa il rispetto delle normative in materia di tutela della salute degli sportivi (Responsabilità penale e civile degli organizzatori dell’evento sportivo - Norme e Giustizia sportiva – il Calcio illustrato – gennaio 2012 - Testata ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti – FIGC)

  • 4 - Responsabilità e competenze in carico agli organizzatori di gare o eventi sportivi

    Responsabilità in carico agli organizzatori di gare o eventi sportivi
    Nelle manifestazioni sportive vi è l’obbligo di documentare il possesso di un valido certificato d’idoneità sanitaria. Questo obbligo, derivante da un quadro normativo di difficile interpretazione e in continua evoluzione, comporta oneri organizzativi e rilevanti responsabilità per le società sportive e gli organizzatori delle manifestazioni, a cui solitamente si fa fronte con soluzioni laboriose, rischiose e spesso non conformi alle leggi in vigore.

    Problematiche relative al regolamento di partecipazione
    Nell’insieme degli aspetti che riguardano le fasi iscrizione e partecipazione alle gare o eventi un peso rilevante riveste il regolamento di gara. Tale documento rappresenta di fatto il “contratto” tra l’organizzatore ed il partecipante e a fronte di tale contratto derivano tutti gli aspetti a valenza assicurativa, giuridica, sportiva, ecc Laddove il regolamento diffuso dall’organizzatore presenta elementi di difformità rispetto ai regolamenti delle istituzioni sportive, l’organizzatore è esposto a possibili responsabilità nei confronti dei partecipanti; né costituisce elemento solido di difesa, per l’organizzatore, il fatto che la Federazione sportiva o Ente competente per tale gara o evento non abbia provveduto a segnalare tali difformità (essendo i regolamenti federali accessibili in via preliminare ai soggetti interessati).

    Problematiche relative al possesso della certificazione di idoneità
    E’ di chiara evidenza ormai, per ogni addetto ai lavori, che il rispetto rigoroso delle normative tecniche espone a sanzioni di varia natura (tecniche o amministrative); l’inosservanza di normative governative, oltre che sportive, in tema di tutela della salute e dell’integrità dei soggetti coinvolti nella gara o evento rappresenta invece una criticità rilevante sotto il profilo civile e anche penale. L’assolvimento all’obbligo di verifica da parte degli organizzatori del regolare possesso di certificazione di idoneità alla partecipazione alla prevista gara o evento può e deve avvenire nel pieno rispetto delle normative previste. Soluzioni alternative in materia, ancorché di diffusa prassi, non solo non assolvono a tale responsabilità ma semmai accentuano tale responsabilità.

    Problematiche relative alla conservazione della documentazione di possesso della certificazione di idoneità
    Altro aspetto di sicura rilevanza è rappresentato dalla conservazione della documentazione attestante il corretto e pieno assolvimento a quanto era previsto per l’organizzazione della gara o evento. E’ di prassi ritenere che “finita la gara, finito tutto”; ma l’obbligo di conservazione di tale documentazione costituisce materia di grande attenzione per l’organizzatore. Eventuali successive richieste di produzione di tale documentazione da parte di soggetti interessati o titolati al riguardo (in ambito assicurativo, giuridico, sportivo, ecc) devono essere correttamente assolte. La documentazione attestante il possesso della certificazione di idoneità alla partecipazione alla gara o evento (e che l’organizzatore è chiamato ad esibire) rappresenta uno dei elementi di grande rilevanza.

    Soluzioni attualmente adottate – aspetti di invalidità
    Quanto esposto nei capitoli precedenti delinea con chiarezza, per gli organizzatori, i criteri di riferimento nelle varie fasi operative propedeutiche all’effettuazione della gara o evento. Ciò non toglie che il problema relativo alla preliminare verifica del possesso della certificazione di idoneità da parte dei soggetti che intendono iscriversi alla gara sia di complessa soluzione, soprattutto per quelle manifestazioni che prevedono l’iscrizione di varie centinaia o addirittura migliaia di soggetti. Tale complessità, e conseguentemente tale difficoltà, sfocia attualmente in soluzioni che, seppur adottate da molti organizzatori, non sono coerenti con il panorama normativo in materia, con conseguente “invalidità”. Due, fra possibili altre, sono attualmente le soluzioni adottate:
    a) E’ a tutt’oggi ricorrente la prassi che richiede al soggetto che intende iscriversi una autodichiarazione/certificazione che espliciti, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso di regolare certificato di idoneità previsto per il tipo di gara o evento. Tale prassi è in assoluto contrasto con l’art. 49 del DPR n. 445 del 28.12.2000. Tale articolo precisa come i certificati medici non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive.
    b) Viene richiesta al soggetto che intende iscriversi la produzione della tessera (di Federazione sportiva od Ente) partendo dal presupposto che se tale soggetto è in possesso di tessera e la tessera viene rilasciata solo a fronte del possesso di certificazione di idoneità, ne deriva che il soggetto è in possesso di idoneo certificato di idoneità. Tale prassi è in contrasto con la contestuale prassi che vede la fase di tesseramento sportivo non sincrona con il rilascio del certificato di idoneità (v. Circolare Ministeriale n. 7 del 31 gennaio 1983); pertanto il possesso di tessera federale non può in alcun modo essere prova indiretta del possesso del previsto certificato.

    Soluzioni attualmente adottate – aspetti di criticità organizzativa e operativa
    Vi sono contesti, nell’attualità operativa, che vedono l’effettiva acquisizione, da parte della segreteria dell’organizzatore, del documento attestante l’idoneità sportiva. Tale acquisizione avviene per vie diverse (fax, mail) o con produzione diretta del certificato nella fase di iscrizione nella stessa giornata di gara (o nella giornata di vigilia); tale scenario è tipico del “tesseramento giornaliero”. Tali procedure rappresentano un modello operativo corretto ma di difficile gestione dal momento che è di relativa semplicità l’acquisizione della documentazione ma non altrettanto semplice la verifica della sussistenza dei corretti requisiti che tale documentazione deve possedere. Ciò vale in particolare nelle concitate fasi di tesseramento giornaliero o consegna dei numeri o dei pacchi-gara.

  • 5 - Possesso di certificazione da parte di partecipanti stranieri

    Possesso di certificazione da parte di partecipanti stranieri
    Un gran numero di gare o eventi che si svolgono sul territorio nazionale, in particolare nell’ambito dell’attività amatoriale, vedono la partecipazione di numerosi atleti o soggetti di residenza straniera. Tale partecipazione costituisce un ulteriore elemento di criticità nel corretto assolvimento degli obblighi da parte degli organizzatori. Una apposita circolare Ministeriale del 17 giugno 2015 precisa che i soggetti stranieri che partecipano a manifestazioni a carattere non agonistico non sono soggetti all’obbligo del possesso di certificato non agonistico. Una precedente nota del Presidente del Coni del 12 dicembre 2014, pur precisando che non rientra nelle competenze delle istituzioni sportive procedere a dirimere i dubbi nel merito, asseriva che gli atleti stranieri non sono soggetti al possesso del certificato agonistico nel momento in cui partecipano a gare o eventi a carattere agonistico. Tale dichiarazione è in aperto contrasto con la sopra richiamata circolare Ministeriale del 17 giugno 2015 che precisa in modalità chiara che tale interpretazione è da intendersi per le sole attività non agonistiche). Nel contempo, a latere della normativa sulle certificazioni agonistiche-non agonistiche, in vari contesti giuridici viene ribadito l’obbligo per gli organizzatori di gare ed eventi di tutelare la salute e l’integrità fisica dei partecipanti alle proprie manifestazioni anche e soprattutto attraverso la verifica preliminare dello stato di idoneità psicofisica dei vari partecipanti (indipendentemente dallo status di italiano o straniero).

  • 6 - Vincoli contrattuali assicurativi

    Vincoli contrattuali assicurativi
    L’attenzione che deve essere posta dagli organizzatori al reale possesso del certificato di idoneità sportiva da parte dei soggetti che partecipano a gare o eventi risponde ad una ulteriore esigenza che si va via via esplicitando anche nei documenti contrattuali assicurativi. A puro titolo di esempio, si riporta quanto previsto dall’attuale capitolato del contratto assicurativo in ambito FCI:
    Art. 1 Titoli che danno diritto all’assicurazione
    I Titoli che costituiscono diritto, senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Federazione Ciclistica Italiana di ruolo ricoperto o di mansione esercitata , alle garanzie assicurative sono:
    • …… Possesso di valido certificato di idoneità alla pratica sportiva ciclistica in piena coerenza con le normative statali in tema di “Certificazione medica per l’idoneità sportiva” e con i Regolamenti federali finalizzati alla tutela dei propri tesserati e dei partecipanti alle gare del calendario federale.

  • 7 - Cosa compete all’organizzatore e cosa non compete all’organizzatore

    Cosa compete all’organizzatore e cosa non compete all’organizzatore
    Per gli organizzatori di eventi sportivi:
    • in nessun modo può essere considerato assolto l’obbligo di verifica del possesso di idoneità alla partecipazione con il semplice possesso di tessera sportiva
    • non può essere considerato assolto l’obbligo di verifica del possesso di idoneità alla partecipazione l’acquisizione di tale informazione tramite informativa fornita da soggetto terzo (quale anche Federazioni o Enti) che non ha acquisito a sua volta, in modalità diretta e certa, tale certificazione

    Cosa compete all’organizzatore:
    • Inserire nel regolamento di gara, in modalità chiara, di quale certificato di idoneità deve essere in possesso il soggetto che intende iscriversi e partecipare all’evento
    • Verificare la sussistenza del possesso di certificazione medica di idoneità per ogni soggetto che intende iscriversi e partecipare all’evento (giova ricordare che l’art. 5 del D.M. del 18.02.1982 – Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica – specifica in modalità esplicita che “….. La presentazione, da parte dell'interessato, dei predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche”)
    • Individuare ogni soluzione o strumento utile a contenere il rischio di non aver assolto all’obbligo di tutela della salute e dell’integrità fisica dei partecipanti all’evento
    Cosa non compete all’organizzatore:
    • addentrarsi in ulteriori approfondimenti per la verifica dell’effettivo stato di salute dei partecipanti all’evento
    • rispondere di eventuali errori o falsità presenti nel certificato medico di idoneità

  • 8 - Aspetti pratici correlati agli obblighi degli organizzatori

    Aspetti pratici correlati alla verifica dei requisiti
    Il previsto obbligo della verifica, da parte degli organizzatori, del reale possesso del certificato di idoneità per i soggetti che intendono iscriversi e partecipare agli eventi rappresenta un importante problema di non semplice soluzione pratica.
    Se infatti, in occasione di gare o eventi che vedono la partecipazione di un numero limitato di soggetti, l’atto di verifica di tale possesso può essere affrontato in modalità relativamente semplice, non è così per numerose manifestazioni che vedono l’iscrizione e la partecipazione di centinaia o migliaia di soggetti. In tali contesti assolvere compiutamente a quanto previsto significa, in fase di accettazione di iscrizione, acquisizione di copia del certificato e valutazione del certificato prodotto in termini di:
    a) validità temporale in rapporto alla prevista data di gara
    b) sussistenza dei requisiti previsti per validità del certificato redatto (modello di certificato, data di rilascio, data di termine di validità, dati anagrafici corretti, firma e timbro del medico, presenza del codice del medico certificatore, ecc)
    c) verifica che il certificato prodotto sia coerente con il profilo del livello di partecipazione alla gara
    Verificare in questi termini le centinaia o migliaia di certificati presentati costituisce un problema di ordine pratico, e non solo, per le potenziali correlazioni conseguenti all’accettazione di certificati non congruenti con le norme vigenti e con il regolamento di gara.

    Aspetti pratici correlati alla conservazione dei documenti
    Ancora più problematica della stessa verifica del possesso del certificato è la necessità di procedere alla presa in possesso della copia del certificato e della sua conservazione. Due sono gli aspetti relativi a questa problematica:
    a) la necessità, per l’organizzatore, di poter comprovare l’effettivo assolvimento alla verifica (esigenza che non si può intendere esaurita con il termine della gara o evento)
    b) il rispetto della normativa vigente in termini di “trattamento dei dati personali”
    Il certificato di idoneità alla pratica sportiva non contempla “dati sensibili” (come da dichiarazione del Garante della Privacy). E’ invece il certificato di “non idoneità”, che contempla un contenuto rapportabile a “dato sensibile”. Gli aspetti operativi degli organizzatori prevedono fortunatamente la sola gestione di certificati di idoneità, ma tali certificati rientrano, come detto, nel problema del trattamento di dati personali. La normativa in tale materia è rigorosa e complessa, così come complessa e problematica è la possibilità per un organizzatore di assolvere a quanto previsto per il trattamento e la successiva conservazione di tali documenti.

    Criteri di soluzione
    I delicati aspetti che caratterizzano l’attività ed i conseguenti oneri in capo agli organizzatori di eventi sportivi rappresentano un contesto assolutamente critico; contesto nel quale sono ben comprensibili le difficoltà alle quali tali organizzatori devono far fronte. Se alle eventuali criticità od inadempienze relative ai regolamenti sportivi l’organizzatore può essere passibile di sanzioni sportive o amministrative, non così è per gli aspetti relativi alle normative di diverso livello istituzionale ed in particolare per il tema del possesso di idonea certificazione medica per la partecipazione agli eventi sportivi. Le ricadute, per tale materia, possono essere assai pesanti o del tutto devastanti.
    Per correttamente assolvere a quanto previsto è necessario:
    • predisporre il regolamento di gara con il chiaro richiamo all’obbligo del possesso e della produzione fisica del certificato previsto
    • specificare nel regolamento di gara la corretta tipologia di certificato previsto in funzione del livello di partecipazione
    • prendere in carico diretto la verifica del possesso del certificato
    • procedere alla verifica e validazione del certificato prodotto
    • procedere alla verifica del tipo di certificato correlato al livello di partecipazione
    • conservare i certificati prodotti secondo modalità coerenti con la possibile produzione degli stessi a soggetti aventi titolo nella richiesta
    • conservare i certificati prodotti nel rispetto della normativa sul “Trattamento dei dati”
    Appare evidente come tali incombenze, relative al problema della certificazione di idoneità, siano difficilmente assolvibili all’interno delle attuali procedure di lavoro degli organizzatori di eventi sportivi e delle loro segreterie deputate all’iscrizione dei soggetti. Le possibilità offerte dall’attuale tecnologia e dalle soluzioni informatiche, a disposizione di specifiche competenze, possono costituire una adeguata soluzione a tali problemi.

  • 9 - Perché DataHealth

    Perché DataHealth
    Il servizio DataHealth rappresenta la soluzione a tali problematiche in quanto in grado di soddisfare tutti i criteri di soluzione sopra esposti, rappresentando una soluzione adeguata ed avanzata al servizio degli organizzatori di eventi sportivi. Con tale servizio l’organizzatore semplifica tutte le procedure, riduce il carico di lavoro della propria segreteria, si libera di responsabilità e rischi. Con il servizio DataHealth viene efficacemente risolto anche il problema della partecipazione dei soggetti residenti stranieri che non sono sottoposti alle specifiche della normativa italiana in termini di “certificato agonistico – certificato non agonistico”, ma devono comunque, a tutela dell’organizzatore, produrre una certificazione di idoneità fisica per la partecipazione all’evento. Il servizio DataHealth raccoglie, valida e conserva i documenti attestanti il possesso di idonea certificazione di idoneità da parte dei soggetti partecipanti ai vari eventi sportivi.

    Contatto: info@datahealth.it

DataHealth® rappresenta per il singolo sportivo una soluzione innovativa, semplice ed efficace per la gestione di quanto previsto in tema di produzione del certificato di idoneità in funzione della iscrizione e partecipazione ai vari eventi sportivi di suo interesse durante tutta la stagione agonistica. Lo sportivo, infatti, tramite la registrazione al gestionale DataHealth® e caricamento in modalità semplice del proprio o dei propri certificati di idoneità, è esentato dal dover fisicamente portare al seguito o produrre fisicamente all’organizzatore il documento di idoneità. Tale facilitazione vale per ogni evento al quale il soggetto intende partecipare e per il quale l’organizzatore ha previsto tale modalità, senza che lo sportivo debba attivare tutte le volte il medesimo iter. I servizi per lo sportivo prevedono inoltre il servizio alert (avviso, tramite mail, di futura scadenza dei certificati). DataHealth® consente, per i soggetti minorenni, il caricamento dei certificati da parte dell’esercente la potestà genitoriale

Come si accede al Servizio DataHealth®

  • Registrazione al servizio

    Registrazione al servizio

    La registrazione è sempre da effettuarsi da parte di soggetto maggiorenne, sia nel caso che lo stesso intenda procedere al caricamento di documentazione propria sia nel caso che lo stesso intenda procedere al caricamento di documentazione relativa a soggetto minorenne per il quale si esercita la potestà genitoriale.

    • All’interno della homepage selezionare l’opzione “Registrati”
    • Compilare correttamente i campi previsti
    • Confermare la presa visione ed accettazione dei documenti relativi alla privacy e alle condizioni di servizio
    • Confermare la registrazione
    • Verrà inoltrata una mail, all’indirizzo di posta elettronica inserito in fase di registrazione, per la conferma dell’attivazione dell’utente
    • Procedere alla conferma dell’attivazione dell’utente
  • Inserimento anagrafica di soggetto minorenne per il quale si intende operare in virtù di potestà genitoriale

    Inserimento anagrafica di soggetto minorenne per il quale si intende operare in virtù di potestà genitoriale

    • Accedere, dalla home page, tramite login (inserendo email e password personali)
    • All’interno della pagina seguente (denominata ‘Lista delle Persone’) selezionare l’opzione “+Aggiungi minorenne”
    • Compilare correttamente i campi previsti (inserendo i dati relativi al soggetto minorenne)
    • Confermare la volontà di operare sul soggetto minorenne in virtù di potestà genitoriale.
    • Confermare l’inserimento del minorenne
  • Caricamento dei documenti di idoneità (documenti propri o dei soggetti per cui si opera in virtù di potestà genitoriale)

    Caricamento dei documenti di idoneità (documenti propri o dei soggetti per i quali si intende esercitare la potestà genitoriale)

    • Accedere, da home page, tramite login (inserendo mail e password personali)
    • Nella pagina seguente (denominata “lista persone”) cliccare sulla freccia nella riga corrispondente alla persona per la quale si intende procedere al caricamento dei documenti di idoneità.
    • Nella pagina di dettaglio così aperta verificare l’esattezza dei dati inseriti relativi alla persona (e se necessario, procedere alla modifica)
    • Selezionare l’opzione “+Nuovo certificato”
    • Nella pagina così aperta procedere a selezionare il tipo di certificato che si intende caricare
    • Inserire i dati richiesti (a seconda del tipo di certificato scelto, alcuni campi possono essere facoltativi)
    • Scegliere il file da caricare (per tale file si intende la copia fotostatica del certificato che si intende caricare; l’utente dovrà pertanto aver provveduto ad acquisire copia del documento in formato digitale, tramite scannerizzazione o immagine fotografica)
    • Confermare l’autenticità del documento d’idoneità così caricato
    • Procedere alla conferma dei dati e del caricamento del file
    • Completare il processo selezionando l’opzione “Vai al pagamento”
  • Gestione della pagina “Lista delle persone”

    Gestione della pagina “Lista delle persone”

    All’interno di questa pagina l’utente può in ogni momento:

    • consultare (ed eventuale modificare) le anagrafiche dei soggetti inseriti
    • visualizzare i documenti caricati relativi a ciascun soggetto inserito
    • verificare lo stato del certificato caricato (validato / in fase di validazione / da pagare)
    • procedere al completamento del processo di pagamento (se ancora non effettuato)
    • procedere alla eventuale cancellazione di un certificato caricato (azione possibile solo per i certificati per i quali non sia stata ancora completata la procedura di pagamento)
    • procedere alla modifica di un certificato caricato (possibile solo per i certificati non ancora validati) – tale azione riguarda sia i campi compilati dall’utente sia il file caricato
    • procedere alla stampa di un certificato caricato con watermark DataHealth® (possibile solo per i certificati validati)
    • procedere all’inoltro, ad un indirizzo mail di scelta dell’utente, di copia di un certificato validato

Servizio di Segreteria per gli utenti del Servizio DataHealth®

  • Notifiche di avviso relative al caricamento dei certificati

    Notifiche di avviso relative ai documenti di idoneità caricati in fase di validazione

    L’utente potrà ricevere dalla segreteria di DataHealth® avvisi relativi a dati o documenti inseriti che richiedono una precisazione o una correzione per poter superare il processo di validazione (come ad esempio incongruenze tra i dati riportati, illeggibilità del file caricato ecc.)

  • Notifiche di avviso di scadenza di un certificato caricato

    Notifiche di avviso relative alla scadenza di un certificato caricato

    L’utente riceverà dalla segreteria di DataHealth® un avviso circa l’imminente scadenza di un certificato caricato; tale avviso sarà recapitato all’indirizzo mail dell’utente 30 gg prima della scadenza.